Art. 2.

      1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo la parola: «nascita» sono aggiunte le seguenti: «e collaborare nelle attività di prevenzione primaria delle gravidanze indesiderate».
      2. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, come

 

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modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:

      «È abolito l'obbligo di ricetta medica per i farmaci registrati per la contraccezione d'emergenza».

      3. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

      «La prescrizione e la fruizione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile sono consentite anche ai minori».