1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo la parola: «nascita» sono aggiunte le seguenti: «e collaborare nelle attività di prevenzione primaria delle gravidanze indesiderate».
2. Dopo il secondo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, come
«È abolito l'obbligo di ricetta medica per i farmaci registrati per la contraccezione d'emergenza».
3. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:
«La prescrizione e la fruizione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile sono consentite anche ai minori».